Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO PREMIALE "PURO": L'AUSILIARIA E' COMUNQUE TENUTA A POSSEDERE E DICHIARARE I REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE PRESCRITTI DAGLI ATTI DI GARA (104)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di avvalimento, l'art. 104, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 impone all'impresa ausiliaria di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, senza operare alcuna distinzione tra avvalimento necessario (o operativo) e avvalimento premiale. Pertanto, l'ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (quali l'iscrizione alla C.C.I.A.A. o il possesso di licenze di pubblica sicurezza) richiesti dal bando per la partecipazione alla gara, dovendo la Stazione Appaltante verificarne la sussistenza in sede di valutazione delle offerte per garantire la serietà e la legittimità dell'apporto tecnico prestato.

"Oggetto del contendere è l’estensione degli obblighi dichiarativi in capo all’ausiliaria laddove un concorrente faccia ricorso al c.d. “avvalimento premiale”, in particolare se l’ausiliaria debba limitarsi a possedere ed a dichiarare i soli requisiti oggetto del “prestito” finalizzato al miglioramento dell’offerta tecnica, oppure se sia tenuta a dimostrare anche il possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti dalla lex specialis per la partecipazione alla gara, pur non essendo chiamata ad eseguire materialmente alcuna prestazione contrattuale.

Quest’ultima è la soluzione adottata nella sentenza impugnata.

Il Collegio ritiene di dover confermare tale conclusione, innanzitutto alla luce della formulazione letterale dell'art. 104, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, a mente del quale l’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante “di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture”. Tale previsione è in termini assoluti, non distinguendosi tra avvalimento necessario o premiale.

L’art. 100, a sua volta, individua al comma primo, quali requisiti di ordine speciale, a) l'idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.

Deve pertanto concludersi, dal combinato disposto dalle due norme, che l’impresa ausiliaria deve possedere (e dichiarare) anche i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma primo, lett. a); di converso, la sussistenza di tali requisiti dovrà essere puntualmente verificata dalla stazione appaltante in sede di valutazione delle offerte.

[...]

Come già anticipato, l’art. 104, comma 4 d.lgs. n. 36 del 2023 non distingue infatti tra tipologie di avvalimento, né subordina l’obbligo dichiarativo ivi prescritto alla natura o alla finalità del prestito, essendo il richiamo all'art. 100 onnicomprensivo (dunque ricomprende tutti i requisiti di ordine speciale lì menzionati, inclusi quelli di idoneità professionale di cui al comma primo, lett. a).

Tale conclusione, oltreché fondata sul dato normativo testuale, è altresì coerente con la stessa ratio dell’avvalimento, per garantirne l’effettiva serietà: è infatti del tutto logico che qualora l’impresa ausiliaria presti al concorrente la propria esperienza pregressa nel settore oggetto di gara (qui nel recupero crediti), tale esperienza debba essere stata acquisita in conformità alla normativa applicabile, tra cui il possesso dell’eventuale titolo abilitativo richiesto."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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