Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO PREMIALE: LEGITTIMO NEGARE IL PUNTEGGIO SE L'AUSILIARIA NON HA UN RUOLO DI RILIEVO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO (104.11)

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Il TAR non condivide la tesi del ricorrente secondo cui il divieto di ricorrere all’avvalimento premiale nella vicenda per cui è causa si porrebbe in contrasto con il codice dei contratti pubblici.

Sul punto si rivela decisivo il richiamo all’art. 104, comma 11, il quale pacificamente ammette che «le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali (…) siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento».

Richiedere, come fa la lex di gara, che, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, il soggetto in possesso del requisito debba anche avere un ruolo di rilievo nell’esecuzione dell’appalto risponde alla medesima ratio della norma appena richiamata.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)