AVVALIMENTO DI GARANZIA - NON NECESSARIA LA PUNTUALE MESSA A DISPOSIZIONE DI RISORSE (89.1)
Occorre premettere che il contratto di avvalimento utilizzato dalla L. aveva a oggetto la prestazione del suddetto requisito di cui al citato punto 4.2.3 della lettera d’invito, fatturato per prodotti coincidenti con le tipologie previste, con specifico riferimento ai “generi di consumo non alimentari”.
Come suesposto, trattasi di requisito di capacità economico-finanziaria, sicché il corrispondente contratto di avvalimento è qualificabile alla stregua di “avvalimento di garanzia”, come tale non necessitante una specifica e puntuale indicazione delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria (inter multis, cfr. Cons. Stato, IV, 7 ottobre 2021, n. 6711; V, 6 dicembre 2021, n. 8074; 15 febbraio 2021, n. 1335; n. 7436 del 2020, cit.; 12 febbraio 2020, n. 1120; 21 febbraio 2020, n. 1330; 28 febbraio 2018, n. 1216).
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