AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA COMPRENSIVO DEI CONTRATTI DI AVVALIMENTO: IL RAGGRUPPAMENTO COSTITUITO TRA CEDENTE E CESSIONARIO NON PERDE I REQUISITI (89)
La ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale era stato sostenuto che il R.T.I. controinteressato avrebbe dovuto essere escluso per la sopravvenuta perdita dei requisiti speciali in capo alla mandataria (-OMISSIS- s.r.l.), a seguito dell’intervenuto trasferimento del ramo d’azienda (comprensivo dei requisiti prestati a -OMISSIS- s.r.l. per la gara in questione) dall’ausiliaria -OMISSIS- s.r.l. in favore di -OMISSIS- s.r.l.
Alla luce degli approfondimenti istruttori disposti nel corso del giudizio, la censura non è meritevole di accoglimento; nel contratto di affitto di ramo di azienda viene espressamente precisato che “Il concessionario subentra nei contratti di avvalimento stipulati dal concedente”; non può quindi ritenersi che la società -OMISSIS- (ausiliata) abbia perduto il requisito fornito dalla impresa ausiliaria, in quanto -OMISSIS- (mandante del R.T.I.) è subentrata nel contratto di avvalimento.
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