Giurisprudenza e Prassi

PREVALENZA DELL'IMPORTO CONTRATTUALE SUL RIBASSO PERCENTUALE DISCORDANTE PER IL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ

CONS. STATO Sentenza 2024

In virtù del principio di autoresponsabilità, ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta economica. Qualora sussista una discordanza tra il ribasso percentuale indicato nel modulo d'offerta e quello risultante dal sistema telematico, la stazione appaltante deve privilegiare il dato che garantisce la coerenza matematica dell'offerta nel suo complesso; pertanto, se l'importo contrattuale finale offerto è congruente solo con uno dei due ribassi, l'errore non può essere considerato un mero errore materiale rettificabile, dovendo prevalere l'elemento che riflette l'effettiva volontà economica dell'operatore.

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