ILLEGITTIMO RICHIEDERE QUALE REQUISITO DI PARTECIPAZIONE IL POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA' (100.12)
La disciplina del D.Lgs. 36/2023 non consente alla Stazione Appaltante di prevedere requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli tassativamente indicati dall’art. 100, con la conseguenza che il possesso di certificazioni di qualità non può essere richiesto per l'ammissione alla gara, ma deve essere eventualmente traslato nella fase dell'esecuzione o valorizzato come criterio premiale.
"Deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità" (cfr. ANAC, delibera n. 203/2025). "La richiesta di certificazioni quali requisiti di partecipazione a pena di esclusione, e non solo premiali, viola quanto disposto dall'art. 100... in tal senso anche l'invocata clausola di equivalenza non determina alcuna differenza applicativa di un requisito estraneo dal perimetro normativo di riferimento".
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

