GARANZIA PROVVISORIA - LA EVENTUALE RICHIESTA DI IMPORTI MAGGIORI O MINORI DEL 2% DEVE ESSERE MOTIVATA (93)
Quanto previsto dal disciplinare di gara che, previo richiamo all'art. 93 del d.lgs. 50/2016, indica come importo della garanzia provvisoria una somma seppur di poco superiore al 2% del valore complessivo dell'appalto (13.383 € invece di 13.322 €), e, parimenti, non ravvisandosi alcuna motivazione del discostamento dalla richiesta percentuale come prevede l'art. 93, CO. 1 del d.lgs. 50/2016, ne discende che la richiamata normativa risulta applicata al caso di specie in maniera non corretta, ivi compresa la previsione della lex specialis secondo cui la garanzia deve essere di "almeno il 2 per cento", e pertanto il calcolo dell'importo della garanzia provvisoria non risulta effettuato in maniera esatta.
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