ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE - OBBLIGATORIA IN ASSENZA DI INTERESSE TRANSFRONTALIERO (97)
La stazione appaltante è tenuta ad applicare la disciplina vigente al momento dell'indizione della procedura e soprattutto ad applicare gli strumenti normativi più favorevoli che il legislatore ha introdotto al fine di incentivare gli investimenti pubblici e semplificare l'attività in materia di contratti pubblici. In funzione di ciò, anche in assenza di una espressa previsione nella lex specialis, la stazione appaltante quando il numero di offerte è superiore a 10, non sussiste un interesse transfrontaliero e l'importo dell'appalto è inferiore alle soglie di cui all'art. 35, è tenuta ad applicare l'art. 97. Co. 8 del d.lgs 50/2016: "Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci".
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