SOSTITUZIONE DEL PROGETTISTA INDICATO E FIRMA DIGITALE DELL'OFFERTA TECNICA NELL'APPALTO INTEGRATO (44)
Il progettista indicato nell'appalto integrato è un professionista esterno che non rientra nella figura del concorrente; ne consegue che la sua sostituzione per carenza dei requisiti di ordine generale è ammessa ogniqualvolta ciò non comporti una modifica sostanziale dell'offerta, evenienza che si esclude laddove i criteri di valutazione non attribuiscano rilievo specifico alla figura o all'esperienza pregressa del progettista medesimo.
"[...] il Collegio osserva come nessuno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica attribuisse un rilievo specifico alla figura del progettista incaricato, tale per cui la sua eventuale sostituzione sarebbe idonea a determinare la modifica sostanziale dell’offerta.
[...]
L’offerta tecnica quindi non riguardava aspetti squisitamente progettuali, ma scelte di natura tecnica del concorrente che, nel progetto posto a base di gara dell’appalto, era chiamato a illustrare come intendeva realizzare l’opera. Quindi, l’intervento dei progettisti rilevava non nella fase dell’offerta ma esclusivamente nella fase esecutiva con la redazione del progetto esecutivo.
Si tratta di una ipotesi ben differente da quelle nelle quali la giurisprudenza amministrativa ne ha escluso la sostituzione, che si caratterizzavano in virtù di una disciplina di gara che riconosceva criteri premiali, in termini di punteggio, alla precedente esperienza lavorativa del progettista. Si veda, tra le tante, la sentenza n. 7496/2024 del Consiglio di Stato, in cui veniva in rilievo una disciplina di gara che attribuiva uno specifico punteggio alla voce "Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza specifica acquisita in servizi affini di edilizia scolastica (attraverso n. 3 servizi)", con la previsione di 5 punti, da assegnare con il metodo on-off, sulla base della esperienza specifica acquisita in almeno tre servizi affini, dando quindi rilievo ad un profilo esterno, di capacità ed esperienza, estraneo al contenuto dell’offerta tecnica.
Considerata, invece, l’effettiva natura dell’appalto integrato e il contenuto dei criteri di valutazione, il Collegio ritiene che nel caso di specie non vi fossero ostacoli alla sostituzione del progettista incaricato."
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"La giurisprudenza amministrativa ha già affermato che “In relazione alle procedure di gara telematiche, l’offerta priva di sottoscrizione è comunque ammissibile quando, in base alle circostanze concrete, la stessa risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico” (v. T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 27/03/2024, n. 497).
[...] l’ingresso nello specifico profilo dell’operatore economico, all’interno della piattaforma telematica, è consentito ai soli soggetti le cui credenziali sono associate all’operatore economico medesimo, al fine di assicurare la paternità della documentazione ivi caricata. Pertanto, considerata la natura della procedura di abilitazione e trasmissione, nonché la sottoscrizione di tutto il resto della documentazione da parte del rappresentante legale della controinteressata (offerta economica inclusa) è corretto affermare, come fatto dal Comune resistente, che anche l’offerta tecnica (unitariamente al resto della documentazione) fosse attribuibile con certezza all’operatore economico partecipante alla gara."
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