IL PROGETTISTA INDICATO NELL'APPALTO INTEGRATO NON RICHIEDE L'AVVALIMENTO FORMALE (44.3)
In tema di appalto integrato, il termine 'avvalersi' utilizzato dall'art. 44, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 deve intendersi in senso atecnico, come mera facoltà di ricorso a professionisti esterni qualificati. Non è pertanto legittima l'esclusione del concorrente che non abbia prodotto un contratto di avvalimento formale con il progettista indicato, trattandosi di una figura di collaboratore esterno non partecipante alla gara in veste di offerente. Eventuali carenze documentali relative ai requisiti del progettista o alla sua indicazione sono comunque sanabili attraverso l'istituto del soccorso istruttorio.
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