Giurisprudenza e Prassi
IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO ANTITRUST NON È PERENTORIO (14.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
In materia di tutela della concorrenza, il termine di novanta giorni previsto dalla normativa nazionale per la comunicazione degli addebiti non ha natura perentoria qualora la sua applicazione rigida pregiudichi l'effettività del diritto dell'Unione Europea, dovendo l'autorità garante disporre di un ampio margine di discrezionalità nella gestione delle priorità istruttorie e nella valutazione della complessità dei fatti.
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