CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI: LA TURBATIVA DELLA GARA CONFIGURA UN FATTO ANTICONCORRENZIALE IN SENSO OGGETTIVO
Le condotte emergenti dalle intercettazioni, lungi dall’atteggiarsi a normale interlocuzione con la stazione appaltante, hanno mostrato una particolare e tendenziosa modalità di comunicazione informale, tesa a combinare la partecipazione delle ditte alle varie gare e concertata in modo anticoncorrenziale sin dalle relative fasi preparatorie.
Sotto altro profilo, neppure può essere condivisa la tesi secondo cui le gare interessate erano scarsamente remunerative oppure il fatto che in determinate procedure si fossero registrati forti sconti. Giova richiamare il pacifico assunto, anche giurisprudenziale, secondo cui l’alterazione di una gara costituisce una tipica restrizione della concorrenza per oggetto e dunque configura un fatto anticoncorrenziale in senso oggettivo, che comprende sia la ripartizione del mercato della clientela sia la limitazione delle politiche di prezzo; tal ché la dedotta remuneratività non è affatto decisiva o rilevante.
E ciò perché, per altro, l’obiettivo di un cartello ben può consistere anche soltanto nell’attenuare in maniera collusiva la riduzione dei prezzi di taluni beni o servizi in un contesto caratterizzato da fattori esogeni (quali ad es. la progressiva crisi di un settore o la riduzione della domanda).
La stessa sussistenza di eventuali sconti è del tutto inconferente, perché l’accertamento condotto dall’Autorità ha verificato la sussistenza di un illecito collettivo in uno a condotte spartitorie delle gare, che rendono del tutto irrilevante l’accertamento del livello degli sconti (in assenza del contesto collusivo anticoncorrenziale, gli stessi sconti avrebbero potuto essere più consistenti di quelli effettivamente praticati).
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