PERSISTENZA DEL RISCHIO INFILTRATIVO E INAPPLICABILITÀ DELLE MISURE DI PREVENZIONE COLLABORATIVA (94-BIS.1)
In tema di documentazione antimafia, il giudizio del Prefetto sulla permeabilità criminale di un'impresa è autonomo e non condizionato dalle valutazioni compiute dal Questore per il rilascio del porto d'armi. La mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis D.Lgs. 159/2011 non richiede una specifica motivazione quando il quadro indiziario raccolto dalla Prefettura escluda l'occasionalità dell'agevolazione mafiosa, specialmente laddove la natura individuale dell'impresa renda inefficace la distinzione tra gestione aziendale e titolare dominus.
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