LEGITTIMITÀ DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA BASATA SUL CRITERIO DEL PIÙ PROBABILE CHE NON
In materia di informativa antimafia, la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto non sono adempimenti necessari, avendo il contraddittorio procedimentale natura meramente eventuale. Ai fini dell'adozione della misura interdittiva, l'Autorità prefettizia non deve accertare la responsabilità penale, essendo sufficiente una prognosi di verosimiglianza basata su elementi sintomatici e presuntivi che rendano probabile il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nell'attività d'impresa. Il mero decorso del tempo dai fatti contestati non determina la perdita del requisito di attualità del pericolo in assenza di comprovata discontinuità.
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