LEGITTIMA LA SOSPENSIONE CAUTELARE DEGLI INCENTIVI IN PENDENZA DI MISURE DI PREVENZIONE COLLABORATIVA ANTIMAFIA
È legittimo il provvedimento con cui il gestore dei servizi energetici sospende cautelativamente l'erogazione di incentivi pubblici nei confronti di un'impresa soggetta a misura di prevenzione collaborativa antimafia ex art. 94-bis D.Lgs. 159/2011. Tale sospensione trova fondamento nel potere di autotutela cautelare per gravi motivi ex art. 21-quater L. 241/1990, finalizzato a prevenire l'erogazione di risorse pubbliche in pendenza di accertamenti prefettizi che potrebbero condurre alla decadenza dai benefici, prevalendo l'interesse alla legalità finanziaria sulla continuità operativa qualora quest'ultima non risulti irrimediabilmente compromessa sulla base di idonea documentazione contabile.
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