INAPPLICABILITA' DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ANTIMAFIA AI FINANZIAMENTI PUBBLICI (92.3)
La clausola di salvaguardia prevista dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, che consente il pagamento delle prestazioni eseguite nei limiti dell'utilità conseguita nonostante l'interdittiva antimafia, non è applicabile alle concessioni di finanziamenti pubblici, operando esclusivamente nell'ambito degli appalti. Cionondimeno, l'intervenuta ammissione dell'operatore economico al controllo giudiziario ex art. 34-bis del medesimo decreto sospende l'efficacia dei divieti di cui all'art. 94, rendendo illegittima la revoca del finanziamento adottata dall'Amministrazione in pendenza di tale misura senza un'adeguata valutazione istruttoria del mutato quadro giuridico.
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