AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO PUÒ STARE IN GIUDIZIO SOLO CON AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL GIUDICE DELEGATO
Il fatto che la ricorrente sia in amministrazione giudiziaria costituisce circostanza che rende applicabile l’art. 40, co. 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui «l’amministratore giudiziario non può stare in giudizio […] senza autorizzazione scritta del giudice delegato».
Per le aziende oggetto della misura di prevenzione patrimoniale, dunque, la capacità di stare in giudizio – che rappresenta un presupposto processuale, la sua assenza è rilevabile d’ufficio e osta a una pronuncia sul merito – spetta all’amministratore giudiziario invece che al legale rappresentante e a tal fine è comunque necessaria anche l’autorizzazione del giudice delegato (in questi termini si v., nella giurisprudenza civile, Cass. civ., sez. I, sent. n. 21240 del 2011).
Nel caso di specie, il ricorso è stato presentato da xxx, in persona del legale rappresentante, invece che dell’amministratore giudiziario, e comunque senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato e il difetto di legittimazione processuale non è stato sanato neppure dopo il rilievo sollevato dal Collegio nell’ordinanza resa all’esito della fase cautelare, cui non sono seguiti ulteriori documenti o memorie.
Tale carenza rappresenta una ragione pregiudiziale e assorbente che rende inammissibile il ricorso.
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