Giurisprudenza e Prassi
VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO NELLA COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE (35.2)
TAR MARCHE Sentenza
2025
Nelle procedure di gara aperte in cui sia previsto il sopralluogo obbligatorio, la stazione appaltante non può comunicare la proroga dei termini di presentazione delle offerte mediante e-mail collettiva che riveli l'identità dei soggetti interessati; tale condotta vìola il principio dell'anonimato dei concorrenti, il quale funge da presidio contro potenziali accordi collusivi e deve essere garantito non solo dopo la sottomissione dei plichi, ma anche durante la fase di preparazione delle offerte.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

