Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI MANIFESTI E IL GIUDIZIO GLOBALE DI ANOMALIA (110.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2025

In tema di appalti pubblici, la Stazione Appaltante può procedere alla rettifica di errori materiali contenuti nell'offerta tecnica senza violare il principio di immodificabilità, purché l'errore sia manifesto e la volontà del partecipante sia univocamente ricostruibile. Il giudizio di anomalia non deve risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo, essendo lecito per l'operatore economico giustificare un costo del lavoro inferiore ai parametri ministeriali mediante l'esclusione di oneri e indennità non correlati alle modalità esecutive dello specifico servizio.

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