INDEROGABILITÀ DEI MINIMI SALARIALI E DISCREZIONALITÀ NELLA VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA (110.4)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, la Stazione Appaltante deve distinguere tra la mancata osservanza dei costi medi orari del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali e la violazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva; mentre i primi non costituiscono parametri inderogabili e possono essere superati da una prova contraria basata sull'efficienza organizzativa, i secondi non ammettono giustificazione alcuna e determinano l'esclusione dell'offerta. Inoltre, la carenza di anzianità professionale del RUP nel settore specifico può essere legittimamente colmata mediante l'istituzione di un gruppo di supporto ai sensi dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023.
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