Giurisprudenza e Prassi
Inammissibilità di crediti fiscali esterni per giustificare anomalia dell'offerta
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO Sentenza
2026
In sede di subprocedimento di verifica dell'anomalia, l'operatore economico non può giustificare il maggior costo della manodopera mediante il ricorso a crediti fiscali (nella specie edilizi) maturati antecedentemente e in contesti estranei all'appalto, poiché tali risorse rappresentano una disponibilità finanziaria esterna che non incide sul costo reale della prestazione lavorativa e non costituisce un'economia di scala o organizzativa riferibile alla specifica commessa.
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