Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMA LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA IN SEDE DI VERIFICA DI ANOMALIA (41.14)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - PESCARA Sentenza
2024
È legittima l'esclusione per anomalia dell'offerta qualora l'operatore economico, in sede di giustificativi, riduca il costo della manodopera inizialmente dichiarato per compensare sottostime in altre voci di spesa; tale operazione è inammissibile poiché i costi della manodopera, ex art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, devono essere scorporati dalla base d'asta e non possono essere compressi per garantire l'utile d'impresa.
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