EFFETTO CADUCANTE DELL'ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE ANTITRUST SULL'ILLECITO PROFESSIONALE E SULL'OMISSIONE INFORMATIVA (80.5)
Ai fini della valutazione di affidabilità dell'operatore economico ex art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, il sopravvenuto annullamento in sede giurisdizionale della sanzione antitrust irrogata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato elimina con efficacia retroattiva il presupposto dell'illecito professionale. Pertanto, l'omessa o ritardata comunicazione di tale sanzione in corso di gara non può determinare l'esclusione del concorrente, in quanto riferita a un fatto riconosciuto come illegittimo e, dunque, privo della capacità di incidere negativamente sul rapporto fiduciario tra stazione appaltante e operatore economico.
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