INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSO IL SILENZIO SU ISTANZA DI AUTOTUTELA
Per la giurisprudenza, infatti, in caso di presentazione di istanza di autotutela, l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto la relativa determinazione costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame... il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, n. 301).". Ed inoltre: "Il privato può naturalmente sollecitarne l'esercizio, segnalando l'asserita illegittimità degli atti impositivi o di recupero, ma la segnalazione non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4518/2024).
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