Giurisprudenza e Prassi

SCORRIMENTO IN GRADUATORIA - OBBLIGATORIO SOLO NEL CASO DI SENTENZA DI ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE (17)

ANAC PARERE 2024

La potestà di autotutela consente alla stazione appaltante di porre nel nulla l'intera procedura di gara qualora tale scelta si renda necessaria o anche solo opportuna a salvaguardia del superiore interesse pubblico, a fronte del quale l'aspettativa del concorrente allo scorrimento della graduatoria non può trovare accoglimento.

La giurisprudenza ha precisato che <<lo scorrimento della graduatoria costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo per la stazione appaltante nella sola ipotesi di esecuzione in forma specifica di una sentenza di annullamento in cui la ricorrente si sia classificata seconda, sempre che non vi ostino la natura dell'appalto e lo stato di esecuzione del contratto>> (Cons. Stato, Sez. II, 5 maggio 2021, n. 3504), mentre nel caso oggetto del presente parere (mancata applicazione dell'esclusione automatica) l'annullamento dell'intera procedura derivava dall'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione;VISTA la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 1621/2022 cit.) che ha rammentato l'orientamento consolidato per cui <<la stazione appaltante, anche se sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, conserva pur sempre il potere di non procedere alla stipulazione del contratto in ragione di valide e motivate ragioni di interesse pubblico (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 3154/2016 e T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 12400/2015).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)