ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC AUTOMATICA DELLE PENALI SENZA VALUTAZIONE DELLA CONCRETA UTILITÀ DELLA NOTIZIA (213.10)
L'Autorità Nazionale Anticorruzione è tenuta a valutare l'utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall'operatore economico durante l'istruttoria, non potendo ancorare la legittimità dell'annotazione al solo valore percentuale della penale applicata. Qualora l'applicazione della penale sia episodica, non abbia comportato la risoluzione del contratto e si inserisca in un contesto di reciproci inadempimenti, l'Autorità deve motivare espressamente perché la notizia sia comunque idonea a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente nelle future gare.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

