Giurisprudenza e Prassi

DOVEROSA L'ANNOTAZIONE ANAC PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA GRAVI INFRAZIONI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

L'annotazione nel Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, rappresenta un atto dovuto per l'Autorità a fronte di una segnalazione qualificata della stazione appaltante, la quale rimane l'unico soggetto cui spetta l'accertamento della perdita dei requisiti di ordine generale. L'ANAC è tenuta esclusivamente a vagliare la non manifesta infondatezza del grave illecito professionale segnalato e l'utilità della notizia ai fini della pubblicità notizia, senza dover svolgere un'autonoma attività istruttoria sui fatti che hanno condotto alla risoluzione o sostituirsi al giudice competente per il merito della controversia contrattuale.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)