DOVEROSA L'ANNOTAZIONE ANAC PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA GRAVI INFRAZIONI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (213.10)
L'annotazione nel Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, rappresenta un atto dovuto per l'Autorità a fronte di una segnalazione qualificata della stazione appaltante, la quale rimane l'unico soggetto cui spetta l'accertamento della perdita dei requisiti di ordine generale. L'ANAC è tenuta esclusivamente a vagliare la non manifesta infondatezza del grave illecito professionale segnalato e l'utilità della notizia ai fini della pubblicità notizia, senza dover svolgere un'autonoma attività istruttoria sui fatti che hanno condotto alla risoluzione o sostituirsi al giudice competente per il merito della controversia contrattuale.
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