Giurisprudenza e Prassi

DOVERE DI ANNOTAZIONE ANAC PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE SENZA ACCERTARE IL MERITO DELL'INADEMPIMENTO (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

L'annotazione nel Casellario informatico di una risoluzione contrattuale per inadempimento costituisce un atto dovuto per l'ANAC qualora la notizia non risulti palesemente inconsistente, avendo tale iscrizione natura di pubblicità-notizia per il mercato; l'Autorità non può sostituirsi al giudice ordinario nella valutazione di validità della risoluzione, né tale annotazione implica un definitivo accertamento dei fatti, spettando esclusivamente alle stazioni appaltanti l'apprezzamento dell'incidenza di tale evento sull'affidabilità dell'operatore economico.

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