Giurisprudenza e Prassi
ANAC VALUTA L'UTILITA' DELL'ANNOTAZIONE SENZA SOSTITUIRSI AL GIUDICE DEL CONTRATTO (213.10)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
In sede di annotazione nel Casellario Informatico di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, l'Autorità è tenuta esclusivamente a verificare la non manifesta infondatezza del fatto segnalato e l'utilità della notizia ai fini della valutazione dell'affidabilità professionale dell'operatore economico, restando precluso ogni sindacato di merito sulle contrapposte versioni dei fatti circa l'esecuzione del contratto, riservato alla giurisdizione del giudice civile.
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