Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE ANAC E FACOLTATIVITÀ DELL'AUDIZIONE PERSONALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In tema di annotazioni nel Casellario informatico, la mancata audizione personale dell'operatore economico non vizia il procedimento qualora sia stata comunque garantita la partecipazione mediante memorie scritte, essendo l'audizione una facoltà discrezionale del dirigente. Il termine di 180 giorni per la conclusione dell'istruttoria da parte di ANAC ha natura perentoria, a differenza del termine per la segnalazione della stazione appaltante che è ordinatorio. L'Autorità, nel procedere all'annotazione, non ha poteri di accertamento della legittimità della risoluzione contrattuale, compito spettante esclusivamente al giudice ordinario, ma deve solo assicurare una rappresentazione completa e imparziale dei fatti segnalati.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)