Giurisprudenza e Prassi
OBBLIGO DI COMPLETEZZA ESPOSITIVA PER LE ANNOTAZIONI ANAC NEL CASELLARIO INFORMATICO (213.10)
TAR LAZIO Sentenza
2024
Sussiste in capo all’ANAC un onere di completezza espositiva nell'esercizio del potere di annotazione ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016; pertanto, qualora in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, l'Autorità è tenuta a dare conto sinteticamente di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione, non potendo limitarsi a recepire acriticamente la segnalazione della stazione appaltante.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

