NATURA PUBBLICITÀ NOTIZIA DELL'ANNOTAZIONE ANAC PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE (213.10)
In sede di annotazione nel Casellario Informatico ex art. 213, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 (ora art. 222 D.Lgs. n. 36/2023), l’Autorità Nazionale Anticorruzione non è investita di un potere di accertamento della gravità dell'inadempimento contrattuale tale da sovrapporsi alle valutazioni della stazione appaltante o del giudice civile. L'Autorità deve limitarsi ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e la loro utilità ai fini della trasparenza del mercato, costituendo l'annotazione una forma di pubblicità-notizia finalizzata ad orientare le autonome e discrezionali valutazioni di affidabilità degli operatori economici da parte delle stazioni appaltanti in future procedure di gara.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

