NATURA PUBBLICITARIA DELL'ANNOTAZIONE ANAC E NON PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI SEGNALAZIONE (213.10)
L'annotazione nel casellario informatico delle informazioni ricevute da ANAC assolve a una funzione pubblicitaria e non sanzionatoria, essendo finalizzata a consentire alle stazioni appaltanti l'acquisizione di notizie utili per la valutazione dell'integrità morale dei concorrenti. Il termine per la segnalazione da parte della stazione appaltante non è perentorio rispetto all'avvio del procedimento di annotazione, il quale può essere attivato anche d'ufficio. L'Autorità è tenuta esclusivamente a verificare la non manifesta infondatezza e l'utilità della notizia, senza dover sindacare il merito delle valutazioni effettuate dalla stazione appaltante in ordine alla gravità dell'illecito professionale o all'adeguatezza del self-cleaning.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

