NATURA ORDINATORIA DEL TERMINE DI SEGNALAZIONE ALL'ANAC E UTILITÀ DELL'ANNOTAZIONE PER RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE (213.10)
In tema di tenuta del Casellario Informatico, il termine di trenta giorni per la comunicazione all'ANAC delle informazioni concernenti l'esclusione dalle gare o la revoca dell'aggiudicazione ha natura ordinatoria e non perentoria. È legittima l'annotazione non interdittiva disposta a seguito di revoca dell'aggiudicazione per rifiuto di stipula del contratto, in quanto tale condotta è sintomatica di potenziale inaffidabilità professionale, restando precluso all'Autorità e al giudice amministrativo il sindacato di merito sulle ragioni economiche (quale il rincaro prezzi) che hanno indotto l'operatore alla rinuncia, prevalendo il principio di auto-responsabilità nell'offerta.
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