Giurisprudenza e Prassi

NATURA ORDINATORIA DEL TERMINE DI SEGNALAZIONE ALL'ANAC E UTILITÀ DELL'ANNOTAZIONE PER RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In tema di tenuta del Casellario Informatico, il termine di trenta giorni per la comunicazione all'ANAC delle informazioni concernenti l'esclusione dalle gare o la revoca dell'aggiudicazione ha natura ordinatoria e non perentoria. È legittima l'annotazione non interdittiva disposta a seguito di revoca dell'aggiudicazione per rifiuto di stipula del contratto, in quanto tale condotta è sintomatica di potenziale inaffidabilità professionale, restando precluso all'Autorità e al giudice amministrativo il sindacato di merito sulle ragioni economiche (quale il rincaro prezzi) che hanno indotto l'operatore alla rinuncia, prevalendo il principio di auto-responsabilità nell'offerta.

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