Giurisprudenza e Prassi

Limiti del potere di annotazione ANAC per risoluzione contrattuale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In materia di annotazioni nel Casellario Informatico dei contratti pubblici, l'Autorità Nazionale Anticorruzione non è tenuta ad un approfondimento istruttorio volto ad accertare la fondatezza delle contestazioni circa l'imputabilità dell'inadempimento, dovendosi limitare ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e a garantire una rappresentazione imparziale e completa degli opposti interessi manifestati dalle parti, senza potersi sostituire al giudice competente per il merito della risoluzione contrattuale.

Condividi questo contenuto: