Giurisprudenza e Prassi
LIMITI AL SINDACATO DELL'ANAC SULLE ANNOTAZIONI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE (213.10)
TAR LAZIO RM Sentenza
2026
Nell'esercizio del potere di annotazione nel Casellario Informatico ex art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, l'ANAC non può sostituirsi al giudice competente nella valutazione di merito circa la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento contrattuale, essendo tenuta esclusivamente a verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione e ad assicurare la completezza informativa attraverso la sintetica esposizione delle pendenze contenziose e delle deduzioni difensive dell'operatore.
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