Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA MANCATA PRESENTAZIONE ALLA CONSEGNA LAVORI (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

L'annotazione nel Casellario Informatico di una risoluzione contrattuale per inadempimento non richiede un accertamento definitivo della colpa, essendo sufficiente la verifica della non manifesta infondatezza dei fatti segnalati. Le difficoltà di reperimento materiali e i ritardi procedurali della stazione appaltante non escludono l'utilità della notizia se l'operatore ha omesso di instaurare un contraddittorio formale o di attivare i rimedi normativi previsti per la revisione prezzi.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati