Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE SE LA RISOLUZIONE DIPENDE DA CONDOTTE ONDIVAGHE DELLA STAZIONE APPALTANTE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

L'iscrizione nel casellario informatico ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, pur in presenza di una risoluzione contrattuale, deve essere preceduta da un'attenta valutazione dell'utilità in concreto della notizia. Qualora l'inadempimento dell'operatore economico sia stato determinato o favorito da condotte contraddittorie della stazione appaltante — quali ripetuti ripensamenti sugli importi delle garanzie o incertezze sulla validità del contratto — l'annotazione risulta illegittima per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non essendo il fatto indicativo di una reale inaffidabilità professionale del privato.

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