ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE SE LA RISOLUZIONE DIPENDE DA CONDOTTE ONDIVAGHE DELLA STAZIONE APPALTANTE (213.10)
L'iscrizione nel casellario informatico ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, pur in presenza di una risoluzione contrattuale, deve essere preceduta da un'attenta valutazione dell'utilità in concreto della notizia. Qualora l'inadempimento dell'operatore economico sia stato determinato o favorito da condotte contraddittorie della stazione appaltante — quali ripetuti ripensamenti sugli importi delle garanzie o incertezze sulla validità del contratto — l'annotazione risulta illegittima per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non essendo il fatto indicativo di una reale inaffidabilità professionale del privato.
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