Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC SENZA CONTRADDITTORIO PREVENTIVO SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI (222.10)

TAR LAZIO - ROMA Sentenza 2026

È illegittima l'annotazione nel Casellario Informatico ANAC se l'Autorità scinde impropriamente il procedimento in due fasi, determinandosi autonomamente a procedere all'iscrizione sulla base della sola segnalazione della stazione appaltante e coinvolgendo l'operatore economico solo per la definizione del contenuto testuale. Il diritto al contraddittorio deve essere garantito sia sull'an che sul quomodo del provvedimento, permettendo all'interessato di incidere sulla valutazione dell'utilità e della non manifesta infondatezza della segnalazione prima che l'Autorità assuma una determinazione definitiva.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)