DOVERE DI ANNOTAZIONE ANAC PER RIFIUTO DI STIPULA DEL CONTRATTO (213.10)
Il potere di annotazione dell'ANAC nel Casellario informatico delle imprese ha natura ricognitiva e di accertamento dei fatti segnalati dalle stazioni appaltanti. L'istruttoria dell'Autorità deve investire esclusivamente la veridicità storica della notizia e la sua pertinenza rispetto alle finalità di trasparenza del Casellario, restando esclusa ogni valutazione tecnica o discrezionale circa la fondatezza delle pretese civilistiche o la gravità dell'illecito professionale, che rimane di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria o della stazione appaltante che utilizzerà l'informazione per future gare.
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