ILLEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORESTALE REGIONALE SENZA EQUIPOLLENZA (83.2)
In materia di appalti per lavori forestali, l’iscrizione all’Albo regionale delle imprese forestali integra un requisito di idoneità professionale. Tuttavia, in forza del principio di mutuo riconoscimento e di tutela della concorrenza, le stazioni appaltanti sono tenute a riconoscere l'equipollenza delle iscrizioni effettuate presso albi di altre Regioni istituiti sulla base dei criteri minimi nazionali. Risulta pertanto illegittima la clausola regionale che impone l'iscrizione esclusiva presso l'albo locale, costituendo essa un onere sproporzionato che limita ingiustificatamente l'accesso al mercato degli operatori economici già validati secondo standard uniformi.
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