MODIFICHE CONTRATTUALI POST AGGIUDICAZIONE - AMMESSE
Come si è avuto modo di anticipare è dirimente constatare che il promotore si è espressamente obbligato a svolgere la propria attività in conformità ai contenuti tecnici ed economici dell’offerta presentata dall’originario aggiudicatario, senza che risulti dimostrato il mancato adeguamento e soprattutto in quali termini si sarebbe manifestato.
E’ lo stesso art. 24 del disciplinare di gara, rubricato “Modifiche successive all’aggiudicazione divenuta efficace”, ad ammettere espressamente la possibilità che la stazione appaltante richieda, dopo l’aggiudicazione, l’inserimento di ulteriori modifiche al progetto risultato vincitore.
L’Amministrazione ha, peraltro, richiesto (in conformità a quanto previsto dall’art. 24 del disciplinare) la presentazione del progetto di fattibilità “integrato con le migliorie offerte dalla Società OMISSIS & Figli”.
Non solo l’Amministrazione ha richiesto il progetto modificato (in questo senso è la delibera della Giunta n. 31/2021), ma ha constatato che quest’ultimo era “in linea alla proposta risultata vincitrice”.
Anche qui precedenti pronunce hanno confermato che, pur dopo l’aggiudicazione, non è preclusa in assoluto la possibilità di introdurre talune modifiche ai contenuti del rapporto contrattuale, quando queste ultime non abbiano l’effetto di estendere l’appalto in modo considerevole o di alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore dell’aggiudicatario o, ancora, di rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto (TAR Toscana Sez. I, sentenza n. 228 del 25.2.2022).
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