Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA LA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SENZA PREVIA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (17.5)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Sentenza
2025
Nelle procedure di gara pubblica, la decisione della stazione appaltante di annullare o revocare l'aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado su provvedimento definitivo, pertanto l'aggiudicatario provvisorio vanta solo un'aspettativa non qualificata. Ciò esclude l'obbligo di instaurare il contraddittorio procedimentale mediante la comunicazione di avvio del procedimento, restando il ritiro giustificato qualora emerga l'impossibilità oggettiva di eseguire la prestazione secondo i termini della lex specialis.
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