AFFITTO RAMO AZIENDA - TRASFERIMENTO IN TOTO DEI REQUISITI - GRAVI ILLECITI FISCALI CEDENTE - LEGITTIMA ESCLUSIONE (80)
Ritiene il Collegio evidente la rilevanza - come peraltro già diffusamente esposto in sede cautelare seppur nella sommarietà tipica di tal giudizio - non rivestendo C. la posizione di soggetto terzo, sussistendo una chiara continuità imprenditoriale tra quest’ultima e la ricorrente.
Anzitutto il contratto concluso tra le parti appare riconducibile allo schema negoziale dell’affitto di azienda, contratto che di per sé è sintomatico della continuità in considerazione del trasferimento della disponibilità dell’azienda e, per quanto qui rileva, dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo.
La sostanziale continuità aziendale tra C. stessa e la ricorrente in virtù del contratto, determina la trasmissione alla seconda, unitamente ai requisiti già posseduti dalla prima sul piano della partecipazione alla gara, anche delle conseguenze negative di eventuali responsabilità, in applicazione del principio “ubi commoda, ibi incommoda” (in termini, ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022,; Id. Ad. Pl. 4 maggio 2012 n. 10; T.A.R. Trentino-Alto Adige trento sez. I, 1 dicembre 2017, n. 318). Diversamente opinando il contratto di affitto di azienda costituirebbe un fin troppo agevole mezzo per aggirare gli obblighi imperativi ed inderogabili sanciti dal Codice degli appalti (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 412).
A diverse conclusioni non è possibile addivenire valorizzando - come vorrebbe la ricorrente - la clausola contenuta nel contratto d’affitto alla stregua della quale tutti i debiti sorti anteriormente alla stipula del contratto di affitto resterebbero a carico del locatore, sia per il principio di c.d. relatività del contratto di cui all’art. 1372 c.c. che soprattutto per l’indisponibilità della normativa imperativa di diritto pubblico che disciplina la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici.
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