Giurisprudenza e Prassi

L'APPALTO E' CARATTERIZZATO DALL'ATTIVITA' DI TIPO IMPRENDITORIALE, MENTRE L'INCARICO PROFESSIONALE HA AD OGGETTO PRESTAZIONI DI NATURA PERSONALE (8 - 41.15)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2025

Nel contratto di appalto, l'esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.).

Nell'appalto, oggetto della prestazione non potrà mai essere un'obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato (Cfr. Consiglio di Stato, V sezione sent. n. 8/2009).

Il confine fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto è individuabile in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore (cfr. Sez. Lombardia, delib. n.

178/2014).

Ai fini della migliore distinzione tra "appalti e concessioni di servizi" e "incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca", si fa esplicito riferimento al principio teleologico in base al quale nella prima categoria (ossia "appalti e concessioni di servizi") rientrano quelle procedure che racchiudono in nuce la propria finalità, la quale trova compimento (e termine) nell'assegnazione dell'appalto e/o della concessione, mentre per quanto attiene la seconda categoria ("incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca"), questa richiede un ulteriore passaggio, consistente nell'adozione di un ulteriore atto da parte dell'ente conferente. In effetti, la ratio di tali incarichi è quella di fornire all'Amministrazione un apporto conoscitivo qualificato, al fine orientare (ma non vincolare) l'azione amministrativa.

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IMPRENDITORE: Ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione; 
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;