Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO IN HOUSE: NON E' SUBORDINATO AL FALLIMENTO DEL MERCATO (7.2)

TAR VENETO VE SENTENZA 2025

L'unico motivo di ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Detta censura è volta a dimostrare la violazione dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, nella parte in cui impone all'amministrazione una motivazione rafforzata con riguardo sia alle ragioni di impossibilità effettiva di ricorso al mercato concorrenziale, sia ai vantaggi per la collettività conseguibili dall'affidamento inter-organico. Ciò sul presupposto che innerva tutte le argomentazioni attoree che il modello dell'auto- organizzazione amministrativa sia "un'opzione di natura subordinata" al mercato.

Ebbene, la lettera della disposizione normativa è chiara nell'escludere - contrariamente alla prospettazione della ricorrente che l'affidamento in house sia un modello subordinato rispetto al ricorso al mercato concorrenziale, ritenendolo invece alternativo a quest'ultimo. Sul punto, il nuovo codice dei contratti pubblici si è discostato da quanto previsto dall'art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (norma richiamata nelle pronunce citate nel gravame), laddove chiedeva alle stazioni appaltanti di dar conto "nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato". La stessa relazione allegata allo schema definitivo del nuovo codice ha precisato, in riferimento all'art. 7 in esame, che "la codificazione del principio [di auto-organizzazione amministrativa] determina un maggiore allineamento del diritto nazionale all'ordinamento dell'Unione, che pone l'autoproduzione e l'esternalizzazione su un piano di tendenziale parità, così superando l'opzione fortemente restrittiva del d.lgs. n. 50/2016". Da ciò consegue "una semplificazione della motivazione rispetto all'art. 192 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto che il principio di libera amministrazione determina il superamento dell'onere di motivazione rafforzata, fondato sulla natura eccezionale e derogatoria dell'in house".

In realtà, l'alternatività tra l'affidamento in house e il ricorso al mercato è soltanto tendenziale in quanto la scelta per l'auto-organizzazione richiede pur sempre una motivazione (ancorché non più rafforzata), a differenza di quanto accade per l'esternalizzazione. Essa tuttavia, rispetto alla precedente disciplina, non ricomprende più la dimostrazione del "fallimento del mercato", ma soltanto la valutazione della congruità economica dell'offerta.

Nel dettaglio, la nuova disciplina prevede due livelli di complessità della motivazione, in base all'oggetto del contratto: per i servizi pubblici locali (rivolti all'utenza) è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse; per i servizi strumentali all'amministrazione è invece sufficiente una motivazione più snella che dia conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici, anche sulla scorta di parametri di confronto oggettivi e predeterminati.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)