IL GIUDICE NON PUÒ SOSTITUIRE LA PROPRIA VALUTAZIONE DISCREZIONALE SULL'AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE A QUELLA DELLA STAZIONE APPALTANTE (80.5)
In materia di esclusione per gravi illeciti professionali, ricorre il vizio di eccesso di potere giurisdizionale qualora il giudice amministrativo non si limiti a riscontrare vizi di legittimità della valutazione operata dalla stazione appaltante, ma imponga a quest'ultima criteri inderogabili di giudizio in sede di riedizione del potere, sostituendo la propria valutazione di merito a quella dell'amministrazione e precludendo a quest'ultima l'esercizio del potere discrezionale di ponderazione degli elementi incidenti sull'affidabilità dell'operatore.
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