DISCREZIONALITÀ DELLA PA NELLA VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE E LIMITI AL SINDACATO GIURISDIZIONALE (80.5)
In materia di esclusione per gravi illeciti professionali, la valutazione sulla affidabilità dell'operatore economico spetta in via esclusiva alla stazione appaltante; il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria visione soggettiva a quella dell'amministrazione, qualora quest'ultima abbia fornito una motivazione congrua che illustri le ragioni per le quali gli episodi contestati non siano ritenuti indicativi di una scarsa affidabilità professionale. Non sussiste l'obbligo di dichiarazione per vicende penali relative a soggetti cessati dalle cariche sociali da oltre un anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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