Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE LA CAUTELA PER DANNI ECONOMICI RISARCIBILI NELL'ADEGUAMENTO PREZZI (26.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2025

Ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il danno meramente patrimoniale non configura il requisito del pregiudizio grave e irreparabile previsto dall'art. 55 c.p.a., potendo essere integralmente riparato per equivalente in sede risarcitoria. Tale assenza di periculum è ancor più evidente quando la parte istante sia una Pubblica Amministrazione, la quale, godendo di una presunzione di solvibilità, non subisce un vulnus irreversibile dalla ripetizione di somme o dalla necessità di agire in sede civile per il recupero delle stesse.

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