ILLEGITTIMITA' DI ACCORDI TRA PA PRIVI DI INTERESSE PUBBLICO COMUNE (7.4)
Non è configurabile una cooperazione orizzontale esclusa dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici qualora l'accordo non regoli il coordinamento di funzioni esercitate in comune, ma si risolva in una prestazione di servizi tecnici resa da un'amministrazione in favore di un'altra dietro corrispettivo, ancorché limitato al rimborso dei costi.
"L'accordo concluso tra l'Agenzia e il Comune non può essere qualificato in termini di accordo di cooperazione, costituendo, invece, a tutti gli effetti un appalto pubblico di servizi mediante il quale una delle parti si impegna nei confronti dell'altra ad eseguire una serie di prestazioni... nell'interesse esclusivo di quest'ultima"; "la previsione di incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'Agenzia... costituisce un ulteriore indice sintomatico del superamento del perimetro della mera collaborazione istituzionale".
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